Il 30 settembre, con la prima asta incentivata da 1 MW, avra’ il primo effetto concreto il decreto FER1 per la produzione di energia da fonti rinnovabili, entrato in vigore il 10 agosto. Importanti le agevolazioni per le aziende che produrranno energia pulita e installeranno colonnine di ricarica per auto elettriche.
Il decreto consentira’ di realizzare impianti per circa 8 GW di potenza, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e investimenti stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro.
Con gli incentivi verra’ data priorita’ a tutti gli impianti connessi con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche, a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15 percento della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW.
Cambia, inoltre, la modalita’ di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito e’ attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto.
Il premio e’ riconosciuto a posteriori a patto che l’energia da fonti rinnovabili autoconsumata sia superiore al 40 percento della produzione netta.
Saranno inoltre incentivati: impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica; scuole, ospedali e altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui e’ operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto; impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23/6/2016; impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato.
Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri: gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW; oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW; oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.
Sono ammessi impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; inoltre, potranno partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da piu’ impianti appartenenti allo stesso gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purche’ la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.
Gli impianti di potenza uguale o maggiore ai valori indicati per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.
Infine, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da piu’ impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purche’ la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.